Gli interessi passivi pagati a fronte di mutui ipotecari (solo nel caso
di mutui per ristrutturazione stipulati nel corso del 1997, il mutuo
può anche essere non ipotecario) danno diritto ad una detrazione
d'imposta nei limiti previsti dalle istruzioni sulla compilazione del
mod. 730 o "Unico".
Requisiti: Perché tali interessi diano diritto alla detrazione d'imposta, è necessario
che il mutuo risponda a determinati requisiti e che l'acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione siano stati effettuati nel rispetto di determinate procedure
e nei tempi previsti.
Nota comune a tutti i mutui: Gli interessi devono essere stati effettivamente
pagati nel corso dell'anno precedente a quello della dichiarazione, a
prescindere dalla data di scadenza della rata. A tal fine fa fede la
data del timbro di quietanza della Banca. Per interessi si intendono
gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti
da clausole di indicizzazione. Dal 2001, in caso di mutuo intestato a
coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire
della detrazione per entrambe le quote, a prescindere dalla data di stipulazione
del contratto di mutuo.